Interrogazione congiunta – Variazioni al bilancio di previsione 2011
Al Signor Sindaco del Comune di
GERACE
E, per conoscenza: Al Segretario Comunale del Comune di
GERACE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
I sottoscritti Angelo Gratteri, Consigliere di Minoranza della Lista “Gerace Prima di Tutto” e Giuseppe Cusato, Consigliere di Minoranza della Lista “Il Bene in Comune”,
PREMESSO CHE
- In data 27 luglio 2011, alle ore 14,00, con delibera nr. 81, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale ha adottato la Variazione nr. 1 del 27/07/2011 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, prelevando, tra l’altro, un importo di €. 15.000,00 dal Cap. 1 Avanzo di Amministrazione per destinarlo al Cap. 750 Spese di funzionamento ripetitive – Spettacoli organizzati dal Comune, Prestazione di servizi -, in violazione dell’art. 187, comma 2, e dell’art. 175, commi 2 e 4, del D. Lgs. 267/2000;
- In data 02 agosto 2011, con delibera nr. 84, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale ha adottato la Variazione nr. 2 del 02/08/2011 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, in violazione dell’art. 175, commi 2 e 4, del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO CHE
- nella stessa data del 27 luglio 2011, qualche minuto prima che l’organo esecutivo adottasse la delibera nr. 81, si era appena conclusa una seduta del Consiglio Comunale, convocata dal Signor Sindaco in data 20 luglio 2011, nel corso della quale è stato approvato il Rendiconto al Bilancio 2010;
- appare inverosimile che la variazione nr. 1 al bilancio di previsione sia stata decisa ed adottata in tutte le sue procedure nella stessa data del 27 luglio 2011. Infatti, gli interroganti ritengono che, sebbene il parere dei revisori dei conti rechi la medesima datazione, nessun professionista possa esprimere un parere su una variazione al bilancio di previsione all’istante, considerato che il parere in questione reca, legittimamente, un numero di protocollo che, senz’altro, è stato apposto prima delle ore 14,00, atteso che a tale ora gli uffici comunali chiudono;
RILEVATO CHE
- l’art. 187, al comma 1, del D. Lgs. 267/2000 opera al comma 1 la distinzione dell’avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
- il predetto art. 187, al comma 2, stabilisce che l’eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, può essere utilizzato, alla lett. c, … per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- nell’ambito delle spese correnti, le spese di funzionamento ripetitive sono rappresentate dagli interventi n. 1- Personale; n. 2 – Acquisto beni; n. 3 – Prestazione di servizi; n. 4 – Utilizzo beni di terzi; n. 7 – Imposte.[9]
- con l’avanzo derivante dal rendiconto approvato, nel nostro caso dell’anno 2010, in data 27 luglio 2010, non risultano finanziabili in qualunque periodo dell’esercizio, ma soltanto in sede di assestamento, le seguenti tipologie di spese: gli interessi passivi, compresi quelli derivanti dall’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; le erogazioni liberali; i trasferimenti a qualunque titolo;
- le spese di funzionamento, per poter essere finanziate con l’avanzo in qualunque periodo dell’anno, devono essere non ripetitive (cosiddette /eccezionali/spese una tantum/che non dovranno essere replicate negli esercizi successivi), mentre gli spettacoli organizzati dal Comune si ripetono sistematicamente ogni anno e pertanto rappresentano una spesa di funzionamento ripetitiva e per tale fattispecie l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può avvenire soltanto in fase di assestamento del bilancio;
- la Giunta non ha dato conto, con adeguata motivazione, nel provvedimento di variazione al bilancio ( delibera nr. 81 del 27/07/2011), con il quale viene deliberato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dei presupposti di legittimità dell’operazione;
- la Giunta non ha in sostanza riconosciuto, in nessuna delle due delibere, né espressamente, né indirettamente, alcuna considerazione che necessita assumere per gli indifferibili provvedimenti urgenti;
- l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, stabilisce che “ le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare”; ed il comma 4 del medesimo articolo aggiunge che “Ai sensi dell’art. 42, 4° comma, le variazioni possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica……da parte dell’organo consiliare….”;
- i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e quelli di Regolarità Tecnico-Contabile del Responsabile del Settore Finanziario sono espressi, coerentemente all’art. 53, c.1, Legge 142 del 1990, in ordine alla sola correttezza, regolarità tecnica e contabile e non già della legittimità dell’atto, che rimane di competenza politica e, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili della illegittimità delle delibere in questione, se il vizio non inerisce al parere di regolarità tecnica;
ATTESO CHE
- entrambe delibere di Giunta nr. 81 del 27 luglio 2011 e nr. 84 del 02 agosto 2011 risultano manifestamente illegittime, perché adottate in violazione degli art. 175 e 187 del D. Lgs. 267/2000;
– gli atti sono, di conseguenza, nulli e non esistono. E non possono, quindi, avere esecuzione ed i loro eventuali effetti, per l’immediata esecutività dichiarata dalla Giunta ai sensi dell’art. 134, 4° comm, D.Lgs. 267/2000, causati dalla possibile presunzione di esistenza dell’atto, sono nulli a loro volta;
– le motivazioni che precedono sono state ampiamente rappresentate e documentate dal Consigliere Giuseppe Cusato, nel corso della seduta consiliare del giorno 12 agosto 2011;
– che i consiglieri di maggioranza non hanno inteso, con atto di irresponsabilità, tenere in debita considerazione le argomentazioni inconfutabili di illegittimità addotte ed hanno ratificate le citate delibere;
INTERROGANO
il Signor Sindaco per sapere se:
- l’organo deliberante ha assunto o stia per assumere alcuna risoluzione finalizzata a sanare l’illegittimità grave delle delibere in questione.
INVITANO
Lo stesso Signor Sindaco a trasmettere copia della presente interrogazione e della relativa risposta scritta, formulata ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 46 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, nonchè delle delibere di Giunta nr. 81 del 27/072011 e nr. 84 del 02/08/2011, e delle delibere di rispettiva ratifica del Consiglio Comunale nr. 21 e nr.22 del 12 agosto 2011, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ed alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria di Catanzaro, per le valutazioni e l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Gerace, 29 settembre 2011
I Consiglieri Comunali
Angelo Gratteri – Gerace Prima di Tutto Giuseppe Cusato – Il Bene in Comune